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Contrada San Pietro, 1 | 85044 - Lauria (PZ)
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AIAS

Documentazione istituzionale

AIASIl nostro Statuto

Lo Statuto è la nostra carta d’identità e di governance: definisce missione, organi e regole, garantendo trasparenza e responsabilità.

Leggendolo troverai i diritti e i doveri dei soci, come si prendono le decisioni (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Revisori, eventuali Probiviri/Giunta), come funzionano tesseramento, bilanci e patrimonio con divieto di distribuzione degli utili, quali servizi possiamo istituire e in quali forme (socio-sanitari, riabilitativi ed educativi, anche domiciliari o in convenzione), e le procedure per modifiche e scioglimento. È lo strumento per capire come AIAS Lauria promuove autonomia e inclusione nel rispetto dello Statuto nazionale.

È costituita L’Associazione denominata: “Associazione Italiana Assistenza agli Spastici A.I.A.S. Sezione di Lauria Ente del Terzo Settore (ETS)”, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Essa è sezione e articolazione territoriale dell’A.I.A.S Nazionale, Ente del Terzo Settore, e parte integrante della stessa, e ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo statuto facendolo proprio. Dichiara pertanto di accettare lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell’Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell’A.I.A.S.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lauria (PZ) alla Contrada San Pietro, 1.

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

L’Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività poitico – partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di nteresse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico ed in tale spirito opera e può operare nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 200o, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi della lettera a) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

b) interventi e prestazioni sanitarie ai sensi della lettera

b) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nell Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, ai sensi della lettera c) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con particolare riferimento alla riabilitazione psico-neuromotoria rivolta a soggetti di tutte le età, anche in forma domiciliare o a distanza, nonché a tutte le prestazioni sanitarie funzionali, accessorie o connesse a tae finalità.

Nell’ambito delle attività sanitarie di cui alla lettera c) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione può altresì svolgere attività diagnostiche, di controllo, di supporto, considerate quale servizi sanitari autonomi e/o di riferimento e di valutazione funzionale, direttamente connesse e/o correlate e/o strumentali agli ambiti riabilitativo, educativo e terapeutico, in particolare nei seguenti ambiti specialistici: psichiatria, neuropsichiatria infantile, neurologia, fisiatria, psicologia, neuro-psicomotricità, logopedia, nonché n ogni altro ambito specialistico sanitario o sociosanitario ad essi correlato o funzionale.

Tali attività possono essere erogate in qualsiasi regime assistenziale, inclusi quelli domiciliare, ambulatoriale, residenziale, semi-residenziale, digitale o in remoto, anche mediante l’impiego di strumenti e tecnologie tradizionali o innovative, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – teleriabilitazione, teleassistenza, telemonitoraggio, sistemi di Valutazione digitale e intelligenza artificiale applicata ala riabilitazione, nonché ogni altra modalità che consenta ‘efficientamento, l’integrazione o l’attualizzazione dei processi diagnostici, riabilitativi e di controllo, anche in sinergia con enti pubblici o privati.

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della lettera d) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L’associazione promuove iniziative rivolte a soggetti di qualsiasi età ed attività tese a soddisfare, in particolare, i bisogni delle persone con bisogni speciali, disabilità o fragiità psicologiche, motorie o sociali e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale, politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personaità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

Considera basilare lo sviluppo della cultura dell’handicap e della solidarietà di ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall’età, ha diritto inalienabile ad una viIta libera e il più possibile indipendente;

– instaura ed intensifica i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti locai, e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabiità e delle loro famiglie;

— promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabiitativi; dà alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un adeguata comprensione e gestione della situazione.

L’Associazione svolge le seguenti attività:

— promuovere l’attività riabilitativa, assistenza socio sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone diversamente abili;

– svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per persone diversamente abili;

— prestare assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sanitario;

– promuovere la istituzione e gestisce Centri e servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l’istituto dell’accreditamento;

— istituire e gestire servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di handicap;

— sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le eggi vigenti in materia di disabilità, istituire Centri di orientamento e formazione professionale, contribuire alla completa integrazione delle persone con disabilità, realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali, residenziali, diurni, comunità protette, centro socio riabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di reazione integrata;

– istituisce e gestisce corsi di laurea, scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all’azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, as-

sistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, assi stenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, ad alto contenuto tecnologico, per le persone in situazioni di handicap, per aiutarle nell’integrazione sociale;

– mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone in situazioni di handicap Iper la soluzione dei problemi che le accomunano;

– svolge senza scopo di lucro ogni attività, utile al raggiungimento delle finalità e scopi indicati, compreso la gestione di scuole di specializzazione e ogni altra scuola, corsi e/o attività finalizzate alla formazione e all’aggiornamento del personale della scuola, docente, dirigente, A.T.A., con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati

– si impegna a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, le strutture socio riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitose anche ai disabili che non possono lavorare;

– istituire centri di ricerca per l’applicazione dell’informatica nel campo dei sistemi di comunicazione alternativa e per migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili;

— istituire Centri di Ricerca;

— aiutare le persone diversamente abili a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente;

— consigliare ed assistere i loro genitori e chiunque si occupi dei loro problemi;

— curare l’istruzione e la qualificazione professionale delle persone diversamente abili ‘favorendone l’inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro;

— coordinare, istituire e gestire Centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;

— curare, nello svolgimento della propria attività, l’occupazione di persone svantaggiate;

— promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente abii e delle loro famiglie;

— collaborare con gli altri Centri ed Istituzioni per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili. L’associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall’articolo 6 del D.Lgs 117/2017. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare e proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali ‘Associazione potrà altresì istituire o partecipare alla costituzione di enti, consorzi, reti o strutture operative, nel rispetto della normativa vigente. È previsto l’obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di altro Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS.

Il patrimonio dell’associazione ETS è di Euro 24.235,56 (ventiquattromiladuecentotrentacinque virgola cinquantasei) ed è costituito da :

beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo; dalle entrate cosi costituite:

a) quote sociali e dalla ripartizione delle stesse secondo quanto stabilito dall’AIAS Nazionale; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in reazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;

b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali;

c) da contributi pubblici e privati;

d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell’attività statutaria. L’associazione AIAS, sezione di Lauria, costituita in ETS ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale. La sezione non impegna l’Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna e altre sezioni AIAS per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri

di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.

L’associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l’elenco dei soci e a versare all’Associazione Nazionale A.I.A.S. una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettino lo Statuto dell’associazione.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L’associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura n relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell’Associazione anche altri enti del terzo settore.

L’ammissione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell’interessato presentato da almeno due soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dello statuto dell’AIAS Nazionale, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

L’organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e e attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata,

a cura dell’organo amministrativo, nel libro degli associati. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego l’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Comitato regionale o, se non costituito, il Consiglio Nazionale che informa la sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Comitato regionale od il Consi

glio Nazionale decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all’interessato.

Gli associati hanno il diritto di

– Eleggere gli organi dell’ associazione;

– Essere informati sulle attività dell’associazione e controlarne l’andamento;

— Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

— Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di

– Rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti

nterni, e lo statuto dell’AIAS Nazionale;

— Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’ assemblea dell’AIAS Nazionale. La sezione verserà alla Sede Centrae e al Comitato Regionale, se costituito, le percentuali dele quote associative stabilite anno per anno dall’assemblea nazionale.

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato.

La presentazione della domanda è possibile a seguito di un periodo documentato di collaborazione con l’associazione per un periodo di almeno 36 mesi, che comprovi l’effettiva condivisione delle finalità e lo spirito di servizio a favore degli utenti, da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo.

In mancanza, la domanda di ammissione è irricevibile.

La qualifica di socio si perde per:

— recesso;

– per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno;

— per decadenza;

— per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L’espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto;

b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale al’associazione;

c) versino in stato di incompatibilità;

d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di deitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, a persona o il patrimonio.

Il socio viene sospeso cautelativamente fino all’accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggia-

re moralmente l’associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio direttivo della Sezione.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal presidente dell’associazione.

I dipendenti della sezione non possono essere soci della stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particoari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci

per cento) di tutti i soci della Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale a pena di inefficacia

ed invalidità della delibera.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest’ultima o per il rapporto di dipendenza.

L’Associazione può avvalersi dell’opera di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto,

ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione solItanto le spese effettivamente sostenute e documentate per ‘attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo di amministrazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, e l’organo di controllo.

I compensi ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali all’interno dell’associazione devono essere proporzionati all’attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e

comunque nei limiti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 117/17.

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall’assemblea dei soci.

L’assemblea è costituita da tutti i soci dell’associazione ed lè l’organo sovrano dell’associazione stessa.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L’assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall’organo di controllo oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L’assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) nomina i delegati che rappresenteranno l’associazione al’assemblea Nazionale AIAS;

c) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);

d) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e lo statuto;

e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione;

g) Delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del

giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano

n regola con il pagamento della quota sociale per l’anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 soci ove il numero degli soci sia superiore a 500.

Le deliberazioni dell’assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e dell’organo di revisione hanno uogo a scrutinio segreto.

L’intervento in assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l’identità dell’associato che partecipa al voto.

La convocazione dell’assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora della prima e

della seconda convocazione, l’ordine del giorno e l’elenco della materie da trattare, trasmessa almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci dell’associazione.

IL’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno (24 ore dopo la prima convocazione.

L’assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all’assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L’assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente al’associazione. spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri, compreso il Presidente ed Il Vice Presidente. I consiglieri devono essere soci dell’associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente che abbiamo rinnovato il tesseramento per l’anno in corso.

Si applica l’articolo 2382 cod. civ. inerente le cause di ineeggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell’articolo 26 del D.Lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).

La carica di Consigliere si perde per:

– Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

— Revoca da parte dell’Assemblea;

— Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all’articolo 9 dello statuto;

— Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall’articolo 8.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al

più presto L’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea;

b) la gestione dell’associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea;

c) Nominare il Vice presidente, il segretario e il tesoriere dell’associazione;

d) redigere entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuae la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del’associazione o rendiconto di cassa e l’eventuale bilancio sociale;

e) deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

f) amministra i beni dell’associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli;

IG) Può delegare l’adempimento di particolari compiti a singoi membri o a commissioni appositamente nominate;

h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

i) provvede per ogni altra necessità dell’associazione;

j) Delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto ale attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno 5 giorni prima dell’adunanza, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall’organo di controllo.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è

-presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando

l primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati non eletti il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla nomina del Consigliere a mezzo cooptazione. Il consigliere nominato per cooptazione resta in carica sino ala prima assemblea utile che dovrà provvederà alla nomina del nuovo consigliere.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l’Associazione si propone di effettuare nell’ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

L’associazione riconosce una contenuta indennità di carica al suo presidente, nella misura fissata dal consiglio direttivo, imitatamente al tempo effettivamente speso per lo svolgimenIto delle funzioni elettive e tenuto conto dell’impegno profuso e delle attività concrete ed eventualmente svolte a servizio della prima.

E’ altresì previsto il rimborso delle spese documentate per tutti i membri del consiglio, se sopportate per lo svolgimento della carica.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all’Assemblea l’attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio Fondatore o Effettivo che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo deLl’Associazione.

Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e, contribuisce alla promozione dell’Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita e da diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute e di continuare ad avvalersi della collaborazione degli uffici e dipendenti della Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua at’tribuzione ogni qualvolta sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo.

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

a) libro degli associati o aderenti;

b) libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea;

c) libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo di amministrazione;

d) il registro dei volontari dell’associazione che svolgono a loro attività in modo non occasionale;

  1. e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, tenuto dallo stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al consiglio direttivo.

L’organo di controllo e di revisione dei conti può essere monocratico o collegiale.

Il collegio dei Revisori dei conti è nominato dall’Assemblea dei Soci e resta in carica tre anni. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed essi sono rieleggibili.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio esercita il controllo contabile e vigila sulla corretta osservanza dello statuto.

I revisori dei conti possono esercitano anche il controllo contabile sull’attività dell’associazione, ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs 117/2017, ove ne ricorrano i presupposti. (Al superamento dei limiti previsti dall’art. 3o, comma 2, D.Lgs. 117/17, deve essere nominato dall’assemblea un “organo di controllo” anche monocratico. Esso dura in carica tre anni. Il componente, o i componenti, devono essere scelti tra e categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, cod. civ., anche tra i non Soci. Alternativamente il controllo può essere demandato al Collegio dei Revisori. In questa ipotesi almeno uno dei componenti del Collegio dei revisori deve essere scelto tra le categorie di cui al comma 2 dell’art. 12397 del codice civile anche tra i non Soci.

Nell’ipotesi in cui si superino i limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro. Alternativamente la revisione egale può essere attribuita al Collegio dei Revisori dei Con-

ti e in questo caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali e possono essere scelti tra i

non Soci.

I revisori esercitano il controllo contabile e vigilano sul’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I revisori hanno anche compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociae, ed attestano che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Possono essere incaricati di attività ispettive e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sulL’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci alla quale presentano a relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Per essi sono previsti compensi in conformità al terzo comma dell’articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Nel caso i cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decade dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’assemblea.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 6 mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi ed oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l’associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/17.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste dall’art. 12.

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell’associazione e/o se la sezione agisce con l’acronimo (A.I.A.S o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell’associazione e quello dall’AIAS Nazionale lo scioglimento della sezione sarà assunto per decisione dell’Assemblea Nazionale dell’A.I.A.S.

L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore di altre sezioni AIAS, preferibilmente della stessa regione, purché queste siano costituite quali ETS, o in favore dell’AIAS Nazionale.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/17 (Codice del Terzo settore) e, per analogia ed estensione, le norme dello statuto nazionale dell’AIAS, oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili. Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o fino all’approvazione del presente statuto da parte dell’autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato alla data di operatività del R.U.N.T.S. o alla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto.